Diritto Civile

Cessione del contratto

(Ex art. 1406-1410 c.c.)

Nicola 13 Ottobre 2025 Aggiornato il 16 Ottobre 2025
Cessione del contratto

ORIGINE
L'istituto della cessione del contratto è un modo per fare circolare un rapporto giuridico nel
suo complesso (Renato Clarizia). Tale necessità spiccatamente economica era già rilevata
dal guardasigilli al tempo dell’entrata in vigore del Codice Civile nonché discussa nel
dibattito scientifico. L’idea era eliminare la necessità di rinnovare il contratto ai fini di
circolazione dello stesso. E’ quindi possibile fare circolare il contratto, ossia sostituire uno o
più soggetti del rapporto contrattuale con terzi. Questi ultimi diventano perciò parti del
contratto, sostituendosi alla parte originaria (il cedente). L’art. 1406 evita quindi che, per
trasferire un rapporto contrattuale, sia necessario utilizzare istituti quali la cessione del
credito (per la parte attiva) e l’accollo (per la parte passiva) che parcellizzerebbero
inutilmente il contratto e richiederebbero una pluralità di atti che rallenterebbe e
complicherebbe l’operazione.
Lo schema della cessione del contratto si può esemplificare in questo modo: A e B sono
parti di un contratto. A vuole trasferire il complesso della propria posizione contrattuale,
consistente in crediti e debiti, ad un terzo (Z). Si ha così un contratto trilaterale tra A
(cedente), Z (Cessionario) e B (ceduto) in cui di norma A (cedente) viene liberato dalle
obbligazioni verso B (ceduto), mentre Z (cessionario) diventa parte contrattuale,
assumendosi le obbligazioni verso la parte originaria B (ceduto).
L’OGGETTO E CAUSA
L’art. 1406 fa riferimento alla complessiva posizione della parte, quindi comprende sia crediti
che debiti. Questo è il motivo per cui è necessario il consenso del ceduto. Il ceduto ha infatti
interesse su chi sia il debitore: è evidente nel caso di prestazione intuitus personae, mentre
in caso contrario l’interesse origina dalla necessità di indagarne la solvibilità.
E’ dibattuto in dottrina cosa si debba intendere con il termine “cessione”, che definisce sia
l’oggetto che gli effetti del negozio. Alcuni ritengono si limiti ai crediti e ai debiti, altri alla
cessione della qualità di parte, alla cessione dei rapporti o in generale ai diritti e doveri
scaturenti dal rapporto. Altri ancora (Rescigno) parlano di cessione del fatto da cui derivano
le obbligazioni, dunque di successione nella causa. Si evince una tendenza ad ampliare la
fattispecie.
Oggetto della cessione è un contratto. La cessione può riguardare solo i contratti a
prestazioni corrispettive non ancora eseguite. Il fatto che non debbano ancora essere
eseguite si presta a due letture differenti. Secondo parte della dottrina la cessione è esclusa
anche in caso di parziale esecuzione del contratto. Tesi opposte ritengono che sia cedibile il
contratto eseguito solo parzialmente. Sostenere la prima tesi comporta che una volta
eseguita anche solo parte della prestazione, non sarà possibile usare l’istituto in questione
ma si potranno usare, per raggiungere simili risultati, solamente l’accollo e la cessione del
credito.
Naturalmente ciò che è stato detto non vale per i contratti che prevedono prestazioni
continue.
Occorre sottolineare che anche la definizione stessa di contratto è stata soggetta a diverse
interpretazioni. Se è vero che il contratto è ben definito dall’art. 1321, è altrettanto vero che
ai fini della cessione del contratto bisogna darne una definizione ad hoc, che metta in
evidenza gli aspetti che effettivamente saranno oggetto della cessione. Questo scopo non si
raggiunge affidandosi solo al 1321 che si basa sui pilastri classici: volontà, forma, causa,
oggetto. Parte della dottrina individua nel “complesso di atti che rendono un rapporto
vincolante” la definizione utile. Altra dottrina non fa riferimento agli atti ma alle singole
pattuizioni, spostando l’attenzione dal mezzo al contenuto. Ancora, si fa riferimento al
risultato voluto, quindi un’analisi complessiva della volontà delle parti ricavabile
dall’interpretazione del contenuto del contratto. Infine una tesi che ha riscosso certo
successo valorizza la lettura del contratto e del suo contenuto alla luce delle disposizioni di
legge, quindi valorizzando tutti quei diritti e doveri non contenuti nel contratto né deducibili
dalla volontà delle parti (come le aspettative o i diritti potestativi).
La causa del contratto di cessione è stata oggetto di vari orientamenti. Alcuni riconoscevano
la causa nella stessa causa del contratto oggetto di cessione. Altri, partendo dalla cd. teoria
atomistica trovavano la causa nella cessione dei singoli crediti e dei debiti (Cicala). Al lato
opposto vi è chi ritiene che la stessa cessione sia la causa (Criscuoli). Oggi tende a
prevalere quest’ultima, quindi la causa si deve ritrovare di volta in volta nel negozio
concreto.
FORMA, VOLONTA’ E EFFETTI
L’art. 1407 si limita a prevedere la possibilità di dare un consenso preventivo alla cessione
del contratto o di strutturare preventivamente il contratto di cessione nel quale è inserita una
clausola “all’ordine”
,che permette la girata del documento e la conseguente sostituzione
della parte nel contratto. Il codice prevede anche figure legali di cessione del contratto. Ad
esempio gli articoli 1599 c.c. (vendita dell’immobile locato), 1918 c.c. (vendita del bene
assicurato), 2588 c.c. (cessione di azienda). In queste ipotesi il requisito del consenso risulta
modificato. Per esempio secondo l’articolo 1918 c.c. l’assicuratore può recedere dal
contratto di assicurazione entro dieci giorni dalla notizia della cessione. In questo caso
quindi non è richiesto il consenso dell’assicuratore, ma tale consenso è sostituito dal potere
di recesso.
Rientrano nella normale autonomia negoziale di costituire, modificare, estinguere il rapporto
contrattuale le clausole che pongono divieti di cedibilità.
Per quanto riguarda il consenso del contraente ceduto ci sono diversi orientamenti. C’è chi
ritiene che sia elemento costitutivo del contratto di cessione e chi ritiene che sia un solo
presupposto di validità. La prima tesi è maggioritaria e considera il contratto di cessione
come naturalmente trilaterale. Sostenere questo orientamento, e quindi considerare il
contratto trilaterale, comporta l’instaurarsi del litisconsorzio necessario in sede
giurisdizionale. Il litisconsorzio necessario sarà necessario solo per accertare l’avvenuta
cessione, non anche per fare valere diritti nascenti dal contratto, che è ormai stato ceduto.
In passato è stato discusso il modo in cui avviene la cessione e gli orientamenti che ne sono
scaturiti sono riassumibili in tre teorie: la teoria atomistica, quella unitaria e quella della
rinnovazione. Anticipo fin da ora che è stata la teoria unitaria a prevalere, è stata accolta nel
codice. La teoria atomistica distingueva il lato attivo e passivo del rapporto oggetto di
cessione; questi due lati del rapporto venivano trasferiti singolarmente. La tesi unitaria
sostiene invece che la cessione di contratto sia un unico negozio di disposizione dell’intero
rapporto giuridico. Minoritaria la teoria della rinnovazione, secondo la quale è la
dichiarazione ad essere rinnovata e quindi si tratta il cessionario come se fosse il contraente
originario